Fuga ai posti di controllo: cosa cambia con il nuovo reato nel Codice della Strada

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Negli ultimi mesi la normativa sulla sicurezza stradale ha introdotto una novità importante: la fuga all’alt delle forze dell’ordine può diventare un reato penale.

Il cambiamento arriva con il Decreto-Legge 24 febbraio 2026 n. 23, che ha modificato l’articolo 192 del Codice della Strada introducendo il nuovo comma 7-bis.

Questa norma ha l’obiettivo di rafforzare la tutela degli operatori di polizia e degli altri utenti della strada quando un conducente tenta di sottrarsi a un controllo.

Vediamo cosa prevede davvero la nuova legge.

Prima della riforma: la fuga non era quasi mai un reato

Fino a poco tempo fa, non fermarsi all’alt delle forze dell’ordine era generalmente considerato un illecito amministrativo previsto dall’articolo 192 del Codice della Strada.

Solo in alcuni casi particolari la fuga poteva diventare reato, ad esempio se configurava resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).

La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che la semplice fuga non basta per configurare questo reato, se non è accompagnata da violenza o minaccia verso gli agenti o altre persone.

Proprio per colmare questo vuoto normativo è stata introdotta la nuova fattispecie penale.

La novità del 2026: nasce il reato di fuga pericolosa

Con il Decreto-Legge n. 23 del 2026 è stato introdotto nel Codice della Strada il comma 7-bis dell’articolo 192.

La norma stabilisce che:

  • chi non si ferma all’alt della polizia
  • e si dà alla fuga con modalità che mettono in pericolo l’incolumità delle persone

commette un reato penale.

La pena prevista è:

  • reclusione da 6 mesi a 5 anni
  • sospensione della patente
  • confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea al reato.

In questo modo la legge distingue tra una semplice disobbedienza e una condotta realmente pericolosa.

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Il criterio del “pericolo concreto”

Il punto centrale della nuova norma è il cosiddetto criterio del pericolo concreto.

Significa che non basta ignorare l’alt per commettere il reato: bisogna dimostrare che la fuga abbia creato un rischio reale per persone o cose.

Alcuni esempi di comportamenti che possono far scattare il reato sono:

  • guidare a velocità molto elevata in città
  • attraversare incroci con il semaforo rosso
  • guidare contromano
  • costringere altri veicoli o pedoni a manovre di emergenza
  • mettere a rischio l’incolumità degli agenti durante il controllo.

In questi casi l’auto non è più considerata solo un mezzo di trasporto, ma può diventare uno strumento potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica.

Quando resta una semplice violazione amministrativa

La legge continua comunque a distinguere tra fuga pericolosa e semplice inosservanza dell’alt.

Se il conducente non si ferma ma non crea situazioni di rischio, resta applicabile la violazione amministrativa prevista dall’articolo 192 del Codice della Strada.In questi casi si applicano sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, la sospensione della patente, ma non si configura il reato penale.

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In sintesi

Dal 2026 la fuga all’alt delle forze dell’ordine può diventare un vero e proprio reato penale.
Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026 n. 23 ha introdotto nel Codice della Strada il nuovo comma 7-bis dell’articolo 192, che punisce chi si sottrae al controllo creando un pericolo concreto per la sicurezza delle persone.
In questi casi la legge prevede reclusione da 6 mesi a 5 anni, sospensione della patente e confisca del veicolo.
Se invece la fuga non comporta situazioni di pericolo, resta applicabile la normale sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada..

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